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Diritto dell'informatica
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25-01-2010, 23:29
Messaggio: #1
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Diritto dell'informatica
Sto preparando l'esame di diritto e ho pensato che questo potesse tornale utile a qualcuno:
I reati in formatici nell’ordinamento italiano
DEFINIZIONE DI REATO INFORMATICO
TIPOLOGIE DI REATO
Non costituiscono reato informatico:
REATO DI FRODE INFORMATICA Art. 640-ter c.p. “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. confronto tra truffa e frode: TRUFFA 1-Artifizi o raggiri 2-Induzione in errore 3-Ingiusto profitto con altrui danno FRODE 1-Alterazione del funzionamento o intervento senza diritto 2-????? 3-Ingiusto profitto con altrui danno CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: “La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1549 … se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”.
REATO DI ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO Art. 615-ter c.p. “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 3 anni”. VIENE PARAGONATO ALLA VIOLAZIONE DI DOMICILIO Art. 614 c.p. "Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno." OGGETTO DELLA TUTELA:
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: Art. 615-ter c.p. “La pena è della reclusione da 1 a 5 anni: 1) se il fatto è commesso … con abuso della qualità di operatore del sistema”
REATO DI DANNEGGIAMENTO DI DATI INFORMAZIONI E PROGRAMMI: Art. 635-bis “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.” PARTICOLARITÀ:
DISPERSIONE E INSERVIBILITÀ:
Art. 635-quater “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” MODALITÀ DI AGGRESSIONE:
Art. 635 ter c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.” Art. 635-quinquies c.p. “Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.” MODALITÀ DI DANNEGGIAMENTO: Richiamo all’intero fatto previsto dall’art. 635-quater
REATO DI Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615-quinquies “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329” CONDOTTE PREVISTE:
DOLO SPECIFICO: Ruolo centrale del dolo specifico:
Questo è quanto e ricordatevi che la legge non ammette ignoranza
...perfetti spettatori, che affilan i loro artigli per applausi senza mai fine...
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